Art. 37
Norme abrogate
In vigore dal 19 ott 1999
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 161 t.u. è inserito il seguente:
"3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-37