DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 32·4 febbraio 1977
Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.
Vigente dal 22 febbraio 1977 5 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 2Le seguenti facilitazioni tariffarie, di cui ai decreti citati nelle premesse, sono revoca
Art. 3Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono app
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Art. 5Il presente decreto entra in vigore il 1 marzo 1977. Il presente decreto, munito del sigil