Art. 2
In vigore dal 1 mar 1977
Le seguenti facilitazioni tariffarie, di cui ai decreti citati nelle premesse, sono revocate:
1) per i viaggi dei turisti americani nel periodo di bassa stagione;
2) per i viaggi dei partecipanti a crociere marittime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-02-04;32#art-2