Art. 2

In vigore dal 1 mar 1977
Le seguenti facilitazioni tariffarie, di cui ai decreti citati nelle premesse, sono revocate: 1) per i viaggi dei turisti americani nel periodo di bassa stagione; 2) per i viaggi dei partecipanti a crociere marittime.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-02-04;32#art-2

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