Art. 4

In vigore dal 1 mar 1977
Il Ministro per i trasporti provvederà ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui ai precedenti , delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonché delle tasse, soprattasse e diritti, anche accessori, di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
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Art. 4 Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo