Art. 5
In vigore dal 1 mar 1977
Il presente decreto entra in vigore il 1 marzo 1977.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI -
MORLINO - STAMMATI -
MARCORA - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 24
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-02-04;32#art-5