Art. 3
In vigore dal 1 mar 1977
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
I. - Alla parte II - Tariffe:
A) Al capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe:
1) All'art. 61, paragrafo 2 - Tasse minime, il relativo testo è sostituito col seguente:
"§ 2 - Tasse minime. - Per le spedizioni in piccole partite (art. 64, § 1) la tassa minima è di L. 3.000, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.
Per le spedizioni a carro (art. 64, § 2) la tassa minima per ogni carro è la seguente:
a) nel servizio interno: L. 50.000;
b) nel servizio internazionale: L. 40.000.
Le suddette misure si riferiscono ai trasporti effettuati con carri a 2 o 3 assi. Per quelli effettuati con carri a carrelli od a 4 o più assi le stesse devono essere moltiplicate per il coefficiente previsto dallo art. 64, § 4.
Quando una spedizione sia costituita da più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione è quella più elevata".
2) All'art. 64, il nuovo testo del paragrafo 3 - Pesi minimi tassabili - e il testo del nuovo paragrafo - Vincoli di peso -, che viene contraddistinto col n. 4, risultano nell'allegato 2 al presente decreto.
Di conseguenza l'attuale paragrafo 4 - Spedizioni di cose - di lunghezza eccezionale richiedenti l'utilizzazione di più carri - viene contraddistinto col n. 5.
3) All'art. 67, paragrafo 1, la tabella delle soprattasse, di cui al punto c), viene sostituita con quella riportata nell'allegato 3 al presente decreto.
B) Al capo II - Art. 71 - Tariffe dei bagagli:
1) Al paragrafo 3 - Pesi fissi tassabili, il relativo testo è sostituito col seguente:
"§ 3 - Pesi fissi tassabili. - Le cose seguenti si tassano in base
al peso fisso per ciascuna di esse indicato:
motocicli usati di grande cilindrata, per ogni macchina... kg. 300 motocicli e motoscooters, usati, di media cilindrata, per ogni
macchina........................... " 200 motoleggere e motoscooters, usati, di piccola cilindrata, per ogni macchina............................ " 150 motoleggere, motoscooters e ciclomotori, usati, di piccolissima cilindrata, per ogni macchina.................." 75 velocipedi usati senza motorino, per ogni unità........ " 20
carrozzelle e tricicli (anche con motorino), usati, per persone impedite, per ogni apparecchio................. "20 velocipedi e tricicli, usati, per bambini, per ogni unità...." 20
carrozzelle, passeggini e girelli, usati, per bambini, per ogni unità........................... "20
2) Al paragrafo 4 - Autovetture accompagnate, il relativo testo è sostituito con quello riportato nell'allegato 4 al presente decreto.
C) Al capo IV - Tariffe ordinarie - alla tariffa ordinaria n. 1, le tabelle di cui al titolo III - Prezzi, sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 5 al presente decreto.
D) Al capo V - Tariffe speciali:
1) Alla tariffa speciale n. 104 - Bestiame, le tabelle di cui al titolo III - Prezzi, sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 6 al presente decreto.
2) Alla tariffa speciale n. 106 - Numerario, cartevalori e oggetti preziosi, al titolo III - Prezzi, l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 6,00 per i colli celeri e di L. 1,54 per i trasporti a carro, col minimo di L. 480 per spedizione è elevato, rispettivamente, a L. 7,80 e a L. 2,00 col minimo di L. 1.000 per spedizione.
3) Alla tariffa speciale n. 107 - Giornali e altre pubblicazioni periodiche, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, è sostituita con quella riportata nell'allegato 7 al presente decreto.
4) Alla tariffa speciale n. 108 - Esplosivi e materie radioattive serie B, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, è sostituita con quella riportata nell'allegato 8 al presente decreto.
5) Alla tariffa speciale n. 109 - Feretri e resti umani, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, è sostituita con quella riportata nell'allegato 9 al presente decreto.
6) Il testo della tariffa speciale n. 110 - Spedizioni di "grandi containers" carichi o vuoti, è sostituito con quello riportato nell'allegato 10 al presente decreto.
7) Il testo della tariffa speciale n. 111 - Spedizioni su determinate relazioni di traffico di "Rimorchi e semirimorchi stradali" carichi o vuoti, è sostituito con quello riportato nell'allegato 11 al presente decreto.
E) Al capo VI - Tariffe eccezionali:
1) Alla tariffa eccezionale n. 203 - Trasporto con navi-traghetto sulla relazione Messina Marittima-Villa S. Giovanni e Messina Marittima-Reggio Calabria Marittima di veicoli non caricati su carri ferroviari, le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 12 al presente decreto.
2) Alla tariffa eccezionale n. 204 - Cereali, farine alimentari e paste da minestra, la tabella di cui al titolo II - Prezzi, è sostituita con quella riportata nell'allegato 13 al presente decreto.
3) Alla tariffa eccezionale n. 221 - Trasporto con navi-traghetto sulla relazione Civitavecchia-Golfo Aranci (o viceversa), di automezzi non caricati su carri ferroviari:
a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 14 al presente decreto;
b) alla condizione particolare 6ª:
il testo del secondo alinea è sostituito con quello
riportato nell'allegato 15 al presente decreto;
il testo del terzo alinea è soppresso.
4) Le tariffe eccezionali:
n. 205 - Sale comune e denaturato;
n. 208 - Fieno e paglia comune;
n. 213 - Piriti di ferro e ceneri di piriti di ferro;
n. 219 - Legna da ardere;
n. 254 - Spedizioni di merci varie caricate nello stesso carro (groupage),
sono soppresse.
F) Al capo VII - Prezzi:
1) Al titolo A) Spedizioni a bagaglio, la tabella di cui alla serie 1ª è sostituita con quella riportata nell'allegato 16 al presente decreto.
2) Al titolo B) Spedizioni a carro:
a) al p.to 1 - Classi dalla n. 41 alla n. 87, le relative tabelle sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 17 al presente decreto;
b) al p.to 2 - Classi dalla n. 601 alla n. 820, le relative tabelle sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 18 al presente decreto.
II. - Alla parte III - Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro:
A) Per le voci di nomenclatura, tassabili con le classi dalla 41 all'87:
l) indicate nell'allegato 19 è istituita la classe di prezzi vincolata al peso minimo di tonnellate 20 per spedizione, mediante slittamento di due classi rispetto a quelle previste, per ciascuna voce, per il vincolo di 15 tonnellate ed è soppressa, ove prevista, la classe vincolata al peso minimo di tonnellate 6 per spedizione;
2) indicate nell'allegato 20 al presente decreto è adottata la nuova classificazione che prevede l'introduzione del vincolo di peso di 20 tonnellate per ciascuna voce ivi indicata.
B) Per le voci di nomenclatura relative alle merci tassabili con le classi dalla n. 601 alla n. 820 risultanti nell'allegato 21 al presente decreto è adottata la nuova classificazione che prevede, per ciascuna voce ivi prevista, l'introduzione del vincolo di peso di 25 tonn. per le spedizioni effettuate con carri a 2 o 3 assi e di 37,5 tonn. per quelle effettuate con carri a carrelli od a 4 o più assi.
III. - All'allegato 1 il testo del progressivo 7 - diritto fisso - è così modificato:
"Per ogni spedizione rientrante fra quelle previste dall'art. 64, § 2:
a) L. 24.000 per i carri a 2 o 3 assi;
b) per i carri a carrelli od a 4 o più assi si deduce da quello di cui al precedente comma a), mediante la applicazione del coefficiente di cui all'art. 64, § 4".
IV. - Sono aumentati del venti per cento gli altri prezzi di trasporto a carro (ivi compresi quelli per i treni speciali), i corrispettivi, le tasse, le soprattasse e gli altri diritti, anche accessori, di ogni genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-02-04;32#art-3