DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 687·5 agosto 1966
Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia.
Vigente dal 31 maggio 1972 5 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'Accordo di associazione fra la Comunità Economica E
Art. 2Il diritto per traffico di perfezionamento di cui al precedente articolo non si applica ai
Art. 3Il diritto per traffico di perfezionamento di cui allo art. 1 è commisurato al 30% del daz
Art. 4Sono ridotte del 30% le aliquote di restituzione stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 6
Art. 5Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gaz
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- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 3.