Art. 2
In vigore dal 7 set 1966
Il diritto per traffico di perfezionamento di cui al precedente articolo non si applica ai prodotti impiegati nella fabbricazione delle merci soggette al regime dello art. 15 dell'Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;687#art-2