Art. 4

In vigore dal 7 set 1966
Sono ridotte del 30% le aliquote di restituzione stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, per le merci esportate verso la Grecia con rilascio del certificato di circolazione di cui all' della Convenzione di cooperazione amministrativa 26 settembre 1962. La riduzione prevista dal precedente comma non si applica alle merci soggette al regime dell'art. 15 delle Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;687#art-4

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