Art. 5
In vigore dal 7 set 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dalla data del 1 febbraio 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - RESTIVO - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 28. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;687#art-5