Art. 5

In vigore dal 7 set 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dalla data del 1 febbraio 1966. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - RESTIVO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 28. - VILLA
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Art. 5 Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia. — Testo vigente | Portale Normativo