Art. 1
In vigore dal 31 mag 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, concernente l'esecuzione della convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la C.E.E.;
Visto l'allegato I del citato accordo di associazione e successive modifiche apportate in virtù dell'art. 15 dell'accordo stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, concernente la applicazione del diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia;
Viste le decisioni del Consiglio di associazione numero 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970, relative all'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 dell'accordo di associazione alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;
Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639;
Visto l' della citata legge 28 giugno 1962, n. 1002, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo di associazione;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, e per il commercio con l'estero;
Decreta:
.
L'ammontare del diritto per traffico di perfezionamento per le merci esportate verso la Grecia, previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, è commisurato, a decorrere dalle date rispettivamente indicate, alle seguenti aliquote del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in conformità con le decisioni del Consiglio di associazione n. 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970:
40%, a decorrere dal 15 settembre 1967;
50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969;
60%, a decorrere dal 1 luglio 1970.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-13;1436#art-1