Art. 3
In vigore dal 31 mag 1972
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto secondo le decorrenze stabilite ai precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - MORO - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI - GAVA - NATALI - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 31. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-13;1436#art-3