Art. 2

In vigore dal 31 mag 1972
Per le merci esportate verso la Grecia con il rilascio del certificato di circolazione di cui all' della convenzione di cooperazione amministrativa 26 settembre 1962, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, le aliquote di restituzione, stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, sono ridotte nelle seguenti misure: del 40%, a decorrere dal 15 settembre 1967; del 50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969; del 60%, a decorrere dal 1 luglio 1970.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-13;1436#art-2

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