DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 2133·30 settembre 1962
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Roma.
Vigente dal 12 ottobre 1964 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento d
Art. 2Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio
Art. 3Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati
Art. 4Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze profes
Art. 5Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Minist
Art. 6Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili profession
Art. 7L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse,
Art. 8L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegna inseg
Art. 9Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i
Art. 10Alle scuole professionali dell'Istituto o possono accedere, senza esami di ammissione, i l
Art. 11Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionale gli alunni sostengono
Art. 12La Commissione di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di mater
Art. 13Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame di diploma sono stabilite nella
Art. 14L'Istituto è dotato di personalità, giuridica, e di autonomia amministrativa, ed è sottopo
Art. 15Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a, due r