Art. 20
In vigore dal 27 ott 1964
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.
In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in senso temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionano Scuole coordinate a norma dell' del presente decreto, il persona di ruolo e una di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2133#art-20