Art. 19

In vigore dal 27 ott 1964
Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia, nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico, dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previ parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole da inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriere e di stipendio previsti dall' del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.
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