Art. 14
In vigore dal 27 ott 1964
L'Istituto è dotato di personalità, giuridica, e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministro della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed eguale funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione e disposta con decreto del Ministro o per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2133#art-14