Art. 12
In vigore dal 27 ott 1964
La Commissione di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate e anche non appartenenti all'Amministrazione La Commissione è presieduta, dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2133#art-12