DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 577·26 giugno 1962
Ulteriore riduzione daziaria per le merci di provenienza dagli altri Stati membri della C.E.E. scortate dai certificati prescritti.
Vigente dal 30 giugno 1962 7 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n
Art. 2Per usufruire delle riduzioni daziarie previste nel precedente art. 1, le spedizioni debbo
Art. 3La riduzione del 10% di cui all'art. 1 non si applica, per i prodotti formanti oggetto del
Art. 4Per le merci importate nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 3 rimane applicabile, fin
Art. 5Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei, associati alla Comunità Economica
Art. 6I dazi ridotti secondo le norme del presente decreto sono arrotondati per difetto alla, pr
Art. 7Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1962. Il presente decreto munito del sigil