Art. 4
In vigore dal 1 lug 1962
Per le merci importate nelle condizioni di cui agli rimane applicabile, fino alle eventuali scadenze per le stesse previste, il regime daziario in vigore, qualora questo risulti inferiore a quello applicato al 1 gennaio 1957 e ridotto secondo le norme del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;577#art-4