Art. 2

In vigore dal 1 lug 1962
Per usufruire delle riduzioni daziarie previste nel precedente , le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformità alle decisioni adottate il 28 giugno 1960 e il 5 dicembre 1960 dalla Commissione della Comunità Economica Europea, riprodotte in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;577#art-2

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Art. 2 Ulteriore riduzione daziaria per le merci di provenienza dagli altri Stati membri della C.E.E. scortate dai certificati prescritti. — Testo vigente | Portale Normativo