Art. 6

In vigore dal 1 lug 1962
I dazi ridotti secondo le norme del presente decreto sono arrotondati per difetto alla, prima cifra decimale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;577#art-6

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Art. 6 Ulteriore riduzione daziaria per le merci di provenienza dagli altri Stati membri della C.E.E. scortate dai certificati prescritti. — Testo vigente | Portale Normativo