Art. 5
In vigore dal 1 lug 1962
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei, associati alla Comunità Economica Europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita nei precedenti a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità dei Paesi e Territori di esportazione e risultino trasportate direttamente dal luogo di origine fino a uno qualsiasi degli Stati membri della predetta Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;577#art-5