DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1136·29 luglio 1948
Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari.
Vigente dal 7 settembre 1948 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945,
Art. 2Per il settore dell'industria l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorren
Art. 3Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione