Art. 2
In vigore dal 8 set 1948
Per il settore dell'industria l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è fissato in L. 750.
Nel caso che la retribuzione si riferisca a tutte le giornate comprese nel periodo di paga mensile, quindicinale, quattordicinale o settimanale, il contributo è dovuto sulla retribuzione giornaliera determinata ai sensi dell', secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, rispettivamente per 26, 13, 12 e 6 giornate.
Qualora il numero delle giornate effettivamente retribuite sia inferiore a quello indicato per ciascun periodo di paga al comma precedente, il contributo è dovuto per il numero delle giornate per le quali è stata corrisposta la retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-29;1136#art-2