Art. 3
In vigore dal 8 set 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1948
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 89. - VENTURA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-29;1136#art-3