Art. 1

In vigore dal 11 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti l' della legge 22 novembre 1949, n. 861 e l' del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: . Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla entrata in vigore del presente decreto, il contributo per assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivo del contributo per gli assegni familiari di caropane, è determinato nella misura del 15,50% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, entro i limiti dei massimali vigenti.
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