Art. 2
In vigore dal 11 ago 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA
Visto, ti Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 90. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;563#art-2