Art. 2

In vigore dal 11 ago 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA Visto, ti Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 90. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;563#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo