Art. 1
In vigore dal 1 feb 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;
Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, sulla istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e la normalizzazione di quelli ordinari;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, contenente disposizioni sugli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 469, sull'adeguamento degli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, sulla maggiorazione del 50% degli assegni familiari per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1948, n. 671, sulla modificazione delle modalità vigenti per la corresponsione degli assegni familiari e per il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti;
Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai tini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1915, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, sulla elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza dei quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1137, sulla modificazione dei contributi per gli assegni familiari;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e 16 luglio 1947, n. 770, e la legge 7 luglio 1948, n. 1093, sulla indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le tabelle O e G, allegate al decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalle tabelle allegate al presente decreto è comprensiva della maggiorazione a titolo di indennità di caropane e del relativo contributo stabiliti rispettivamente negli della legge 7 luglio 1948, n. 1093.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-25;11#art-1