Art. 3
In vigore dal 1 feb 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1949
Atti dei Governo, registro n. 26, foglio n. 48. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-25;11#art-3