Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 feb 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1949 Atti dei Governo, registro n. 26, foglio n. 48. - CARLOMAGNO
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