Art. 2
In vigore dal 1 feb 1949
Fino alla copertura del disavanzo risultante al 31 dicembre 1947 nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari, oltre ai contributi stabiliti nelle allegate tabelle, è dovuta un'addizionale ai contributi stessi del 0,95% sulla retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-25;11#art-2