DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE·n. 426·9 aprile 1946
Soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione.
Vigente dal 14 dicembre 2009 13 articoli 3 vigenze storicizzate
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Art. 2Alla liquidazione dell'Ente si procede con le norme previste dal decreto legislativo Luogo
Art. 3Il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale nomina, con decreto da pubblicarsi nell
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Art. 7Il compenso dovuto al commissario e ai vice commissari è stabilito dal Ministro per il lav
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Art. 10L'approvazione del rendiconto a cui sono tenute le persone di cui all'art. 21 del decreto
Art. 11Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può prorogare i termini previsti dal dec
Art. 12Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo
Art. 13Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
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