Art. 12

In vigore dal 16 dic 1952
Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione centrale delle cooperative, in favore di enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e di società cooperative.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-12

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