Art. 13
In vigore dal 25 giu 1946
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione del Governo italiano, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella mi cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BARBARESCHI - ROMITA - TOGLIATTI - GRONCHI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. -209. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-13