Art. 1

In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità, a Noi delegata; Visto l' del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, che istituisce l'Ente nazionale della cooperazione; Visto l' del R. decreto-legge 3 marzo 1931, numero 324; Visto il R. decreto 28 agosto 1931, n. 1302, che approva lo statuto per l'Ente predetto; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'industria e il commercio e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . L'Ente nazionale per la cooperazione è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo