Art. 1
1 / 13In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità, a Noi delegata;
Visto l' del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, che istituisce l'Ente nazionale della cooperazione;
Visto l' del R. decreto-legge 3 marzo 1931, numero 324;
Visto il R. decreto 28 agosto 1931, n. 1302, che approva lo statuto per l'Ente predetto;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'industria e il commercio e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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L'Ente nazionale per la cooperazione è soppresso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-1