Art. 3
In vigore dal 16 dic 1952
Il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale nomina, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, un commissario liquidatore e due vice commissari.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con ii Ministro per l'industria e il commercio, viene nominato un Comitato di sorveglianza di cinque membri scelti fra i creditori e i rappresentanti delle società assistite.
Il commissario e i vice commissari sono pubblici ufficiali per quanto attiene alle loro funzioni.
Note all'articolo
- La L. 15 novembre 1952, n. 1974 ha disposto (con l'art. 2) che "Il Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, e' composto di cinque membri di cui due nominati in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno scelto fra i creditori e due designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;426#art-3