DECRETO LEGISLATIVO·n. 122·20 giugno 2005

Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

Vigente dal 3 marzo 2022 19 articoli 11 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1DefinizioniArt. 2Garanzia fideiussoriaArt. 3Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussioneArt. 4Assicurazione dell'immobileArt. 5Applicabilità della disciplinaArt. 6Contenuto del contratto preliminareArt. 7Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385Art. 8Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravenditaArt. 9Diritto di prelazioneArt. 10Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentareArt. 11Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267Art. 12Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruireArt. 13Requisiti per l'accesso alle prestazioni del FondoArt. 14Struttura e funzionamento del FondoArt. 15Gestione del FondoArt. 16Ulteriore disciplina per la gestione del FondoArt. 17Contributo obbligatorioArt. 18Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domandeArt. 13 bisDisposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2

Richiamato da 13 norme

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