Art. 11
Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 21 lug 2005
1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«72-bis. (Contratti relativi ad immobili da costruire). In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell', comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122#art-11