Art. 8

Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita

In vigore dal 21 lug 2005
1. Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122#art-8

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