Art. 5
Applicabilità della disciplina
In vigore dal 16 mar 2019
1. La disciplina prevista dagli si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.
1-ter. Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell' della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122#art-5