Art. 13 bis

Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2

In vigore dal 12 nov 2014
1. Il comma 2 dell' si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo , e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122#art-13-bis

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