DECRETO LEGISLATIVO·n. 780·24 aprile 1948
Norme integrative per il funzionamento dell'Ente approvvigionamento carboni.
Vigente dal 25 giugno 1956 13 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 309,
Art. 3Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concludere e ad approvare le convenzioni e gli a
Art. 4L'art. 10 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, è così modificato: "Il Minister
Art. 5Il presidente dell'Ente approvvigionamento carboni, o un componente del Consiglio di ammin
Art. 6Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, è modificato c
Art. 7È organo dell'Ente, in aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 d
Art. 8Il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, è modificato c
Art. 9Per gli acquisti di carboni necessari alle Amministrazioni militari centrali dello Stato,
Art. 10L'Ente approvvigionamento carboni può avvalersi per la riscossione dei suoi crediti verso
Art. 11La liquidazione dell'Ente approvvigionamento carboni è disposta con decreto del Ministro p
Art. 12Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, quelle variazio
Art. 13Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione