Art. 3

In vigore dal 27 giu 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concludere e ad approvare le convenzioni e gli accordi che eventualmente si renda necessario stipulare con l'Ente approvvigionamento carboni per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, e può disporre che la eventuale eccedenza della gestione concernente l'approvvigionamento dei carboni sia accantonata in tutto od in parte per la riduzione dei prezzi dico carbone negli anni successivi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780#art-3

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