Art. 3
3 / 13In vigore dal 27 giu 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concludere e ad approvare le convenzioni e gli accordi che eventualmente si renda necessario stipulare con l'Ente approvvigionamento carboni per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, e può disporre che la eventuale eccedenza della gestione concernente l'approvvigionamento dei carboni sia accantonata in tutto od in parte per la riduzione dei prezzi dico carbone negli anni successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780#art-3