Art. 6
In vigore dal 27 giu 1948
Il primo comma dell' del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, è modificato come segue:
"Il Consiglio di amministrazione è costituito, oltre che del presidente, di venti componenti di nomina ministeriale, di cui:
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
quattro rappresentanti delle Ferrovie dello Stato;
tre rappresentanti dell'Istituto per la ricostruzione industriale;
dieci designati dai partecipanti privati".
Storico versioni
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