Art. 9

In vigore dal 27 giu 1948
Per gli acquisti di carboni necessari alle Amministrazioni militari centrali dello Stato, l'Ente approvvigionamento carboni, qualora le Amministrazioni stesse lo richiedano, dovrà valersi dei loro competenti uffici, con le stesse limitazioni stabilite dall' del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, per gli acquisti di carbone delle Ferrovie dello Stato.
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Art. 9 Norme integrative per il funzionamento dell'Ente approvvigionamento carboni. — Testo vigente | Portale Normativo