Art. 12

In vigore dal 27 giu 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, quelle variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie per la esecuzione del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo