DECRETO LEGISLATIVO·n. 100·5 febbraio 1948
Disposizioni penali per il controllo delle armi.
Vigente dal 14 dicembre 2009 10 articoli 4 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 678, 679, 695, 697, 698 e 699 del Codice
Art. 2Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse atte all'impiego, munizioni da guerra, esp
Art. 3ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 1948, N. 970
Art. 4Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini
Art. 5Chiunque, senza licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori
Art. 6Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo se il reato è
Art. 7Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine,
Art. 8Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici g
Art. 9Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo com
Art. 10ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 1948, N. 970 Il presente decreto, munito del sigillo
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'articolo unico) la modifica dell'art. 1, comma 1.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3.